Decidere di donare gli organi e i tessuti dopo la morte è un gesto di grande generosità. Il trapianto è un’efficace e consolidata terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi, i tessuti, le cellule e comportano una progressiva e sempre più severa compromissione della qualità della vita. Per questi pazienti Il trapianto rimane l’unica terapia possibile. Il trapianto dipende dalla disponibilità di organi, cellule e tessuti ovvero dalla generosità dei donatori. Chi è in attesa di un trapianto, solitamente non ha altra scelta. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto possono riceverlo a causa dell’insufficiente numero di donatori.
La donazione di organi e tessuti può avvenire soltanto in seguito a diagnosi di morte, che si identifica con la perdita irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, ovvero una condizione senza ritorno. La morte viene diagnostica con criteri neurologici e cardiaci.
- morte per lesione celebrale: il potenziale donatore di organi è una persona sottoposta a misure rianimatorie, deceduta a causa di una lesione cerebrale irreversibile. La morte viene accertata da un Collegio Medico composto da tre specialisti: un medico rianimatore, un medico neurologo esperto in elettroencefalografia e un medico legale, ovvero un medico di direzione sanitaria. L’accertamento viene eseguito sulla base di esami clinici e strumentali che documentano la morte in modo certo e inequivocabile. Si esegue in tutti i casi e indipendentemente dalla successiva eventuale disponibilità od opposizione alla donazione di organi e tessuti.
- morte per arresto cardiaco: la donazione avviene in seguito ad arresto cardiocircolatorio prolungato e irreversibile, sia improvviso, sia dovuto alla sospensione dei trattamenti di supporto delle funzioni vitali ormai futili e sproporzionati. La decisione di limitazione dei trattamenti è basata solo su motivazioni cliniche e del tutto indipendenti dalla possibile donazione. L’accertamento di morte è effettuato eseguendo un elettrocardiogramma continuo per venti minuti per verificare l’assenza dell’attività cardiaca. La funzionalità degli organi viene mantenuta grazie all’impiego della circolazione extracorporea regionale (toracica e/o addominale).
La donazione è possibile se il defunto ha espresso in vita la volontà di diventare donatore attraverso uno dei modi previsti dalla legge. Nel caso in cui la persona non si fosse espressa in vita, la donazione è possibile se i familiari aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono.
N.B. La donazione è sempre un atto volontario e gratuito. L’identità del donatore e del ricevente non vengono comunicate. Gli organi sono assegnati in base alle condizioni di urgenza dei pazienti in lista d’attesa ed alla compatibilità clinica, immunologica e biometrica del donatore con le persone in attesa di trapianto.
E' possibile esprimere il proprio consenso alla donazione:
- presso gli sportelli delle Aziende Sanitarie
- presso gli uffici anagrafe dei Comuni nel momento in cui viene richiesta la Carta d’Identità
- con le tessere delle Associazioni di donatori e malati
- con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati personali, datata e firmata
L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea dispone di uno sportello per l'espressione di volontà alla donazione presso il Coordinamento Prelievo Organi e Tessuti, dove è possibile registrare la propria volontà e richiedere ulteriori informazioni.
Sportello espressione di volontà dell'AOU Sant'Andrea
Ubicazione: primo piano, presso la U.O. Terapia Intensiva
Tel. 06.3377.5235/6789
Fax 06.3377.6630
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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IMPORTANTE
In ogni momento è possibile cambiare idea con una nuova dichiarazione scritta.
Al momento del decesso, in mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari aventi diritto (nell'ordine: coniuge non separato o convivente more uxorio, in assenza di questo figli maggiorenni, in assenza di questi i genitori/tutore legale) possono esprimere opposizione scritta al prelievo entro la fine del periodo di accertamento di morte.